Iannuzzi libero   

Caro direttore, l’approvazione — si spera già oggi — da parte della Camera della nuova legge sulla diffamazione a mezzo stampa, modificativa della Legge 47 del 1948 e del Codice penale, è la conclusione di un lavoro, di oltre due anni da parte del Parlamento, che rende finalmente giustizia a tutti coloro che hanno patito o temuto il carcere per aver espresso opinioni o dato notizie lesive dell’immagine della persona, con grande soddisfazione della Associazione della Stampa e dell’Ordine dei giornalisti, che vedono conclusa una battaglia a tutela dei propri diritti. Purtroppo — dalle prime notizie che emergono dal testo - non si è giunti all’auspicata totale depenalizzazione del reato di diffamazione, ma almeno si mutano in sanzioni tutte le previsioni di condanna relative. La nuova norma — se approvato così com’è giunta all’attenzione dei parlamentari — aumenta il peso ed il valore dello strumento della rettifica, che può anche valere come mezzo risarcitorio totale, richiedibile dalla parte lesa e che non può essere parte della condanna. Ovviamente, e finalmente, si allarga la modifica della legge 47 contemplando tra gli strumenti editoriali anche le pubblicazioni basate su Internet. Ricordando anche recenti vicende che hanno riguardato richieste plumilionarie di danni, la legge pone due limiti, diecimila e trentamila euro, per la pena commutata e per il risarcimento, ponendo fine a speculazioni, da un lato, e dall’uso della querela di parte come arma per non far più parlare voce scomode. Come scomodo è certamente Lino Iannuzzi, che mi querelerà per avergli dato dello “scomodo”, che può tirare profondo respiro di sollievo nel trovare nell’ultimo articolo della legge, dedicato alle disposizioni transitorie, il diritto a riacquistare quanto prima la piena libertà che lo sottragga all’ignobile stato in cui recenti condanne lo hanno relegato. Da apprezzare è anche il lavoro della commissione che è riuscita a compendiare la legge, così rilevante, in soli quattro articoli in cui sono tecnicamente chiari gli aspetti modificati e la ratio generale con cui il legislatore ha operato. In un colpo solo si sono aumentati i diritti della parte lesa, meglio chiarendo e citando l’ingiuria e il diritto alla tutela dell’immagine, e si è reso omaggio ai principi di liberarli, ormai diffusamente condivisi, per cui non è carcerabile chi, ad esempio, di conto di notizie, riferite e non provate, che possono essere comunque verificate in sede giudiziaria, senza il rischio di dover finire in prigione. La stampa l’informazione, rimangono una forma di esercizio del potere e non certo questa legge ha modificarne questa peculiarità. Quello che rimane sicuro è che oggi vi sono meno limiti nell’usarlo, questo potere, che riveste però anche la qualità di rappresentare un diritto, la cui fruizione sarà più tutelata d’ora in poi. La speranza, ovviamente, è che la legge venga finalmente approvata.