Personale pubblico e strutture: un’Authority per la valutazione   

Sono gli onorevoli Lanfranco Turci e Antonio Polito i presentatori della importante proposta di legge-delega, opera di esperti del settore coordinati dai professori Piero Ichino e Bernardo Giorgio Mattarella. La legge prevede, all’art. 1, l’istituzione dell’Autorità per la valutazione delle strutture e del personale pubblico; negli altri tre articoli contiene altrettante deleghe legislative al Governo, rispettivamente: sulla valutazione del rendimento (art. 2), sulla responsabilità dei dipendenti pubblici (art. 3), sulle retribuzioni degli stessi (art. 4). In sintesi, il progetto tende a riunire e riqualificare il coordinamento dei nuclei di valutazione istituiti dalla legge Bassanini del 1999, attualmente funzionante presso la Presidenza del Consiglio, e la struttura di cui oggi si avvale l’Alto Commissariato contro la corruzione (che viene contestualmente soppresso) in una authority indipendente centrale, presieduta da una commissione composta da tre personalità di grande competenza e credibilità approvate da una maggioranza parlamentare di due terzi, cui saranno affidati i compiti di esigere la costituzione dei nuclei di valutazione non ancora istituiti e sorvegliarne il funzionamento, garantendone l’indipendenza effettiva e la visibilità delle valutazioni. L’authority fungerà anche da garante di una public review annuale, nella quale le rilevazioni siano poste a confronto con quelle delle associazioni degli utenti, dei ricercatori universitari, dei giornalisti specializzati e dei sindacati. Dovrà garantire la piena disponibilità pubblica dei dati sui quali si basano le valutazioni e promuovere la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori, attivando motu proprio rilevazioni autonome dall’esterno in tutti i casi in cui questo sia ritenuto possibile e opportuno. Dovrà inoltre costituire il punto di riferimento per la raccolta e l’elaborazione di tutte le segnalazioni e informazioni provenienti dalla società civile circa le patologie nel funzionamento delle amministrazioni statali o funzionanti con finanziamenti statali, individuando i casi più gravi e immediatamente evidenti di sovradimensionamento degli organici, o di inefficienza e/o improduttività nelle amministrazioni sottoposte al suo controllo. In questi casi deve avere effettiva applicazione l’articolo 21 del Testo Unico del 2001, che prevede il licenziamento del dirigente per responsabilità oggettiva. Per i dipendenti inefficienti si potrà determinare la trasferibilità d’ufficio, entro limiti geografici e professionali ragionevoli, e l’inibizione degli aumenti retributivi fino al trasferimento. Fino a segnalare ai dirigenti delle strutture nelle quali si rilevano casi individuali evidenti di totale inefficienza e improduttività (o addirittura produttività negativa) a carattere colposo o doloso affinché in questi casi si proceda al licenziamento, a norma di legge e di contratto; la segnalazione contestuale di questi casi alla Corte dei Conti comporterà la responsabilità del dirigente che, senza giustificazione, non provveda per il danno erariale che ne consegue.